
Gentilissimo Avvocato,
La ringrazio anticipatamente per il servizio offertoci.
La mia situazione è questa:
2006, avevo 20 anni, incensurato, ho fatto delle truffe informatiche, sono stato indagato, rinviato a giudizio, processato e condannato. Tutto a piede libero per il reato di "lieve" entità.
2007, Durante le indagini sono stato proposto dal pm per il regime di sorveglianza speciale per le numerose denunce ricevute e quindi "socialmente pericoloso".
Giugno 2009 processo di primo grado, patteggiamento, 2 anni e 9 mesi compreso lo "sconto"! Per tre mesi mi sono giocato la condizionale (essendo infraventunenne quando ho commesso il reato).
Ottobre 2009 la pena diviene definitiva in quanto non abbiamo usufruito del ricorso in cassazione. Pena sospesa in quanto sotto i 3 anni avevo il diritto alle pene alternative. Chiediamo quindi l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare.
4 Marzo 2010 camera di consiglio per le pene alternative presso il tribunale di sorveglianza..la camera va in riserva.
14 marzo 2010 viene depositata l'ordinanza.
La detenzione domiciliare viene dichiarata inammissibile in quanto il tetto massimo è due anni essendo definitiva.
L'affidamento in prova viene rigettato in quanto "essendo socialmente pericoloso" perché c'era tra gli atti la richiesta di sorveglianza speciale da parte del pm.
18 marzo 2010 vengono a prendermi a casa e mi carcerano.
Dopo 2 mesi l'avvocato presenta nuova istanza cercando di smontare le parole dette dal magistrato di sorveglianza. Fissano l'udienza a fine ottobre 2010.
Ero al settimo mese di carcerazione, in camera di consiglio si discute, l'indomani depositano l'ordinanza in cui veniva rigettato l'affidamento per gli stessi motivi di marzo 2010 però visto il buon esito dell'osservazione intramuraria, mi veniva concessa la detenzione domiciliare, venivo quindi scarcerato.
Maggio 2011, dopo 7 mesi di detenzione domiciliare con permesso per andare a lavoro mi arriva la sentenza del tribunale per le misure di prevenzione.
Dicono che non ci sono elementi validi per essere un sorvegliato speciale in quanto dal mio trascorso lavorativo, si evince che il periodo in cui ho fatto i reati è stato appunto solamente un periodo, che non vivo di proventi di reati ecc. e quindi NON SONO SOCIALMENTE PERICOLOSO.
Il giudice X, 9 Dicembre 2009
depositato Maggio 2011
Se arrivava in tempo, nella prima udienza del tribunale di sorveglianza, non avendo motivi ostativi quali la pericolosità sociale, avrebbero accettato l'affidamento in prova e quindi non avrei patito il carcere e tutta questa detenzione domiciliare.
Ora vorrei sapere:
1. Come mai quest'ultima sentenza è stata depositata un anno e mezzo dopo?
2. Considerato che ho già presentato nuovamente istanza di affidamento, nel frattempo, cosa posso fare? A chi mi devo rivolgere per aver "subito" una sorta di "ingiusta detenzione"?
3. Chiedere la grazia al presidente della repubblica spiegando e documentando il tutto può servire?
Grazie per l'attenzione e se ha qualcosa da consigliarmi oltre alle mie richieste gliene sarò grato.
Cordialmente,
A . C.
RISPONDE L’AVVOCATO:
Gent.mo Sig. A.C.
la sua vicenda processuale è di certo interessante ed intrecciata; tuttavia cose del genere non di rado si verificano nell'ambito del pianeta Giustizia.
La sua storia, attiene sia alla fase di merito, a quella delle Misure di Prevenzione nonché a quella cosiddetta definitiva che coinvolge il Tribunale di Sorveglianza, deputato a decidere in ordine alla concessione di misure alternative alla detenzione in carcere.
Tali fasi, le consideri come linee parallele che pertanto non si toccheranno mai.
Lei ha subito una condanna, nelle more della sentenza si è innestato il procedimento di prevenzione che ineluttabilmente ha avuto il suo peso quando il Tribunale di Sorveglianza ha deciso.
Lei pone delle domande ben precise con delle aspettative che purtoppo non arriveranno.
Allora, la prima domando recita: "Come mai quest'ultima sentenza è stata depositata un anno e mezzo dopo?"
La risposta per quanto le possa sembrare banale e non soddisfacente è semplice: il carico di lavoro del Tribunale, anche se in effetti l'attesa di un anno e mezzo per il deposito di una ordinanza relativa ad una richiesta applicativa di misura di prevenzione personale è, a mio avviso, un pò troppo.(non è stato, mi permetta, particolarmente fortunato, a volte trascorrono mesi e forse anche un anno quando la richiesta ha per oggetto misure di prevenzione patrimoniali).
La seconda domanda è la seguente: " Considerato che ho gia presentato nuovamente istanza di affidamento, nel frattempo, cosa posso fare? A chi mi devo rivolgere per aver "subito" una sorta di "ingiusta detenzione"?
Ritengo, che in questo caso, possa sollecitare la fissazione della nuova udienza (adducendo che "l'urgenza" deriva dalla statuizione del Tribunale Misure di Prevenzione).
Avuto riguardo al suo quesito in ordine alla "ingiusta detenzione" che ritiene di aver patito, gli art. 314 e segg c.p.p i quali la regolano espressamente non prevedono un caso del genere.
Ingiusta detenzione.
""La custodia cautelare è ingiusta (art. 314 cpp, 1°comma) quando un imputato all’esito del processo viene riconosciuto innocente per:
non aver commesso il fatto;
perché il fatto non costituisce reato;
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La custodia cautelare è illegittima quando questa è stata vissuta da un imputato prosciolto per qualsiasi causa, o da un condannato che nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare senza che ne sussistessero le condizioni di applicabilità. (art. 314 cpp, 2° comma).
La domanda per avviare l’azione di riparazione va proposta dall’interessato presso la Corte d’Appello competente.
La domanda deve essere proposta entro due anni:
dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è diventata irrevocabile;
da quando la sentenza di non luogo a procedere diventa inoppugnabile;
da quando il provvedimento di archiviazione viene notificato alla persona interessata.
Chi ha subito una ingiusta detenzione ha la possibilità di fare richiesta di equa riparazione.
L’entità della riparazione non può eccedere € 516.456,90." (Sito del Ministero di Grazia e Giustizia)
Consideri che il procedimento di prevenzione è del tutto autonomo rispetto a quello di merito, pensi che per applicare una misura personale basta qualcosa in più di un indizio e molto meno di una prova.
Ci sono stati addirittura casi in cui soggetti sono stati assolti ed hanno avuto i loro beni confiscati.
Per ultimo mi domanda: "Chiedere la grazia al presidente della repubblica spiegando e documentando il tutto può servire?"
Le rispondo con franchezza: lasci perdere, tempo sprecato.
Concludo dicendo che quando il Tribunale di Sorveglianza prese allora la propria decisione si basava su determinati atti; oggi potrebbe mutare il proprio convincimento.
Spero di esserle stato d'aiuto.
Avv. Filippo De Luca
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Articolo inserito il: 16/06/2011 - 11:13
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