Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sciolto il nodo Ztl, decidendo l’appello proposto dal Comune e dall’Amat avverso l’ordinanza con la quale il Tar Palermo aveva accolto le istanze di circa 200 cittadini e delle associazioni Confcommercio e Confartigianato, difese dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino.
Con ordinanza depositata stamani, il Cga ha annullato il provvedimento con il quale il Tar Palermo aveva sospeso l’avvio della Ztl poiché, secondo i giudici, mancava uno dei presupposti formali per la sospensione degli atti impugnati e in particolare il cosiddetto “periculum in mora” (cioè il danno grave e irreparabile), poiché «il pregiudizio cautelare allegato dai ricorrenti in primo grado, in termini di lesione della mobilità, non integra gli estremi della gravità e della irreparabilità tenuto conto del costo della tariffa per singolo automezzo, non superiore ad euro 100 all’anno, e della sua recuperabilità in caso di esito positivo del giudizio di annullamento».
In altre parole, in attesa della sentenza del Tar, fissata per il 9 novembre 2016, i cittadini ben potrebbero sopportare l’onere di pagare i 100 euro chiesti dal Comune, trattandosi di somme rimborsabili in caso di vittoria.
Nel merito, però, il Cga dà ragione ai cittadini ritenendo «accurati e puntuali» i motivi di ricorso già condivisi dal Tar.
In particolare, il Cga avverte il Comune e l’Amat che la Ztl, così com’è, rischia di «risolversi in una surrettizia forma di tassazione locale destinata a tutt’altri fini». Avverte anche che la Ztl voluta dal Comune rischia di risolversi «in un permesso generalizzato, purché a pagamento», ad entrare nelle zone limitate, mentre invece il Comune avrebbe dovuto «calibrare le eccezioni al divieto di circolazione in tali zone sulla base di esigenze oggettive (quali a titolo esemplificativo la residenza o il luogo di lavoro all’interno delle zone anzidette)».
In sintesi, secondo il Cga, una vera Ztl dovrebbe impedire l’accesso a tutti, con poche eccezioni, da applicarsi, ad esempio, ai residenti e ai lavoratori e non già, come avvenuto nel Comune di Palermo, consentire la circolazione a tutti coloro che pagano.
Non passa neanche la tesi del Comune e dell’Amat di avere adeguatamente realizzato il consolidamento del trasporto pubblico, necessario per l’istituzione della Ztl. Ed infatti, secondo il Cga, il Comune deve ancora fornire la «necessaria dimostrazione dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico, a garanzia della circolazione privata non meno che della salute collettiva».
Secondo l’avvocato Alessandro Dagnino, difensore dei cittadini e delle associazioni di categoria, «si tratta di una grande vittoria dei cittadini e delle associazioni dei commercianti e degli artigiani. Il Cga ha condiviso nel merito i motivi del ricorso e l’ordinanza del Tar, ravvisando l’illegittimità dei provvedimenti istitutivi della Ztl adottati dal Comune di Palermo. La decisione del Tar - aggiunge Dagnino - viene modificata soltanto sotto il profilo del danno grave e irreparabile, poiché, come dichiarato dal Cga, i cento euro richiesti ai cittadini possono essere facilmente rimborsati dal Comune in caso di soccombenza nel merito. I giudici d’appello lanciano, però, un chiaro monito al Comune, avvertendolo che sarebbe contrario ai doveri di buona amministrazione ripristinare la Ztl e che sarebbe invece prudente attendere la sentenza del Tar, che ha già fissato l’udienza del 9 novembre 2016 per decidere. La decisione del Cga - conclude l’avvocato - è di grande importanza giuridica poiché si tratta del primo caso in Italia in cui si indicano i limiti oltrepassati i quali una Ztl assume natura di tributo occulto, come tale vietato. La decisione potrebbe avere effetti anche in altri comuni, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso».
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