Tante sono le polemiche sulla legge cosiddetta della “Buona Scuola” che ha fatto ultimamente discutere suscitando le proteste dei docenti e dei sindacati che lamentano la creazione della figura del “Preside sceriffo”. Palermomania.it ne parla con il prof. Rosario Ognibene, Segretario Regionale della Sicilia e Presidente del Consiglio nazionale del sindacato Dirigentiscuola Di.S. Conf - CODIRP.
Quali riforme ha introdotto la legge 107/2015 nella scuola italiana?
“La legge Renzi n. 107 del 2015, cosiddetta della “buona Scuola”, nel titolo si definisce legge di “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Si tratta di una legge che è stata approvata con la fiducia del Parlamento e in modo troppo veloce, tanto che si compone di un solo articolo diviso in 212 commi. A partire già dai commi 1 e 2, la legge riprende espressamente i commi 1 e 2 dell’art. 1 del DPR 275/99, il cosiddetto regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, riportandoli quasi integralmente al fine di rafforzare quell’Autonomia già in vigore dal 2000 con l’applicazione dell’art. 21 della Legge Bassanini n.59 del 1997. Le novità della legge riguardano l’istituzione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti; le erogazioni finanziarie liberali alle scuole; gli sgravi fiscali per la frequenza delle scuole paritarie; il piano dell’edilizia scolastica (scuole innovative, sicure e belle); il piano nazionale per la scuola digitale (commi 56-59); il riordino e potenziamento dell’intera filiera della formazione tecnico-professionale superiore non universitaria, nonché dell’istruzione degli adulti; l’istituzione dell’organo dell’Autonomia funzionale a sostenere la progettualità delle scuole con insegnamenti opzionali, aggiuntivi e facoltativi; l’istituzione dell’organico potenziato, degli ambiti territoriali del servizio dei docenti, delle reti di scuole; l’introduzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF che sostituisce il POF)”.
Per quanto riguarda la delega al riordino delle disposizioni vigenti, quali emanazioni legislative ci sono state?
“In riferimento alla delega per il riordino delle disposizioni vigenti, a norma dei commi 180 e 181, lettera b), nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi attuativi della legge 107/15, approvati solo il 13 aprile 2013 che a partire dal prossimo anno scolastico entreranno in vigore. In particolare:
1.D.Lgs 59 - riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
2.D.Lgs 60 – norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività;
3.D.Lgs 61 – revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dellarticolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale;
4.D.Lgs 62 – norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
5.D.Lgs 63 – effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;
6.D.Lgs 64 – disciplina della scuola italiana all’estero;
7.D.Lgs 65 – istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
8.D.Lgs 66 – norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
Perché e come funziona il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)? Non bastava il Piano Annuale (POF)?
“Il POF non bastava perché era necessario individuare le competenze che i docenti necessitano di avere per rispondere alla chiamata diretta del Dirigente scolastico, in funzione di un organico stabile di almeno tre anni. L’art. 14 della 107/15 sostituisce integralmente il Piano dell’Offerta Formativa (POF) annuale, istituito dall’art. 3 del DPR 275/99, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il PTOF viene elaborato dal Collegio Docenti a seguito dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente. Atto d’indirizzo che prima era prerogativa del Consiglio d’Istituto, cui adesso spetta approvarlo. Una novità non di poco conto perché conferisce potere al Dirigente e snellisce le procedure. Quindi viene validato dall’Ufficio scolastico regionale e pubblicato sul portale Unico delle scuole.
Alla fine di questa procedura assolutamente trasparente e democratica il Dirigente, seguendo quanto dettato nel PTOF in termini di competenze, può effettuare la chiamata diretta dei docenti, motivandone le scelte. Per questa ragione penso che l’epiteto di “Preside Sceriffo” dato ai Dirigenti dai Sindacati risulta strumentale e gratuito. Né la procedura della “chiamata diretta” può consentire di assumere i docenti “ad libitum”, dovendo scegliere i docenti dall’ambito territoriale, seguendo i criteri del PTOF.
Il PTOF deve contenere obbligatoriamente: il fabbisogno dei posti dell’organico docenti della scuola, organico detto dell’Autonomia perché riguarda solo e soltanto quella scuola e quel contesto; il fabbisogno del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA); il fabbisogno delle infrastrutture e delle attrezzature materiali utili a raggiungere gli obiettivi dei tre anni progettati; il Piano di miglioramento strutturato a partire dai risultati delle prove invalsi; le iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente e non-docente; i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti elaborati dal Comitato di valutazione precedentemente costituito; tutti gli interventi progettuali mirati all’educazione ed alla formazione degli studenti; la progettazione di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per gli Istituti professionali e tecnici e di almeno 200 ore per i licei”.
Allora perché la Legge della “Buona Scuola”, rafforzando l’Autonomia scolastica, accresce i poteri del Dirigente scolastico?
“La legge della “Buona Scuola” rafforza l’Autonomia delle scuole, perché essa è sempre rimasta sulla carta fin dalla nascita, spesso per colpa di quei Dirigenti scolastici che hanno ritenuto più comodo e di poca responsabilità applicare le disposizioni diramate dall’Amministrazione centrale dello Stato e dal Ministero. Adesso, invece, la legge 107/15 conferma la natura dell’Autonomia funzionale delle scuole, che sono Pubbliche Amministrazioni, richiamando l’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165 del 2001 (il cosiddetto testo unico della Dirigenza scolastica), da dove si evince che le scuole sono organi autonomi dello Stato, dotati di propria soggettività.
Alla tirata delle somme le vere e proprie novità sui poteri del Dirigente scolastico vengono recepite dai comma 78, 79, 81, 83, 126, 127 della Legge, secondo cui il Dirigente: definisce l’atto d’indirizzo (prima era compito del Consiglio d’Istituto); individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, proponendo gli incarichi ai docenti dell’ambito territoriale e stipulando i relativi contratti; assegna annualmente al personale docente una remunerazione accessoria; individua nell’ambito dell’organico fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico. Sono queste le riforme che danno più potere al Dirigente scolastico, ma che sono ben lontane da farlo diventare “Preside sceriffo”, anche perché il Dirigente viene ora valutato e deve rispondere anche della trasparenza di tutto il proprio operato”.
Cos’è DIRIGENTISCUOLA di cui lei è Presidente del Consiglio Nazionale nonché Segretario Regionale della Sicilia?
“DIRIGENTISCUOLA è un’Associazione sindacale di soli Dirigenti scolastici, nata da pochi anni. È diventata rappresentativa, quindi abilitata alla contrattazione, a seguito della pubblicazione dei dati da parte dell’ARAN, in data 14 luglio 2016, dell’Area dell’Istruzione e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione delle aree dirigenziali. Il CCNQ ridefinisce le Aree dirigenziali del Pubblico Impiego in applicazione del Decreto legislativo n. 150 del 2009 (Legge Brunetta) che ha imposto l’accorpamento delle aree dirigenziali dello Stato che passano da 11 a 4. Si realizza un significativo accorpamento degli ambiti sui quali si svolgeranno le trattative per i rinnovi contrattuali nazionali. L’accordo ridefinisce le aree dirigenziali, cioè gli ambiti sui quali saranno negoziati gli specifici accordi riguardanti la dirigenza pubblica, come segue:
- AREA DELLE FUNZIONI CENTRALI, circa 6.800 occupati;
- AREA DELLE FUNZIONI LOCALI, circa 15.300 occupati;
- AREA DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, circa 7.700 occupati;
- AREA DELLA SANITÀ, circa 126.800 occupati.
I Dirigenti scolastici sono stati aggregati nell’Area Istruzione e Ricerca, ma con la riduzione delle Aree e la creazione della comune area dirigenziale Istruzione e Ricerca si fa stridente e ingiusta la comparazione con gli altri dirigenti facenti parte della stessa area negoziale che gestiscono in media 4-5 unità di personale e percepiscono almeno il doppio della retribuzione”.
È per questa ragione che il Sindacato DIRIGENTISCUOLA aderente alla CODIRP, di cui lei è segretario regionale, ha affermato che i Dirigenti stanno vivendo una condizione di vera emergenza salariale?
“Si! È la motivazione principale! La legge delega n. 15 del 2009 ed il decreto Brunetta n. 150 del 2009, al fine di migliorare la produttività dei servizi pubblici, hanno apportato una profonda modifica alla disciplina della Dirigenza pubblica, rafforzandone i poteri ed incrementandone le correlate responsabilità. Ma, interpretando l’art. 36 della Costituzione, il nuovo contratto di lavoro dei Dirigenti scolastici dovrebbe riconoscere il diritto ad “una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro”. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i Dirigenti scolastici dovrebbe rappresentare il punto di svolta affinché venga risolta una vera emergenza salariale dei Dirigenti scolastici che, a fronte della mole di lavoro e del tempo impiegato correlato alle accresciute responsabilità, guadagnano in media 2.500 euro mensili.
I Dirigenti scolastici non sono equiparati alla Dirigenza dello Stato, pur sostenendo il peso delle incombenze con responsabilità diretta che i Dirigenti dello Stato non hanno. Si pensi alla sicurezza nelle scuole, l’attività negoziale, la gestione del personale, il coordinamento della didattica. Essi sono costretti a ritmi di lavoro impossibili per gestire uno o anche due istituti con migliaia di studenti in più ordini di scuola e con centinaia di docenti. Sono anni che la situazione si è incancrenita ed ora sta precipitando vertiginosamente. C’è bisogno di chiarezza: i Dirigenti chiedono di essere tali non solo per le responsabilità, ma anche a livello stipendiale”.
Perché il nuovo CCNL per i Dirigenti che andrete a firmare a breve deve porre all’attenzione anche la parte normativa, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza degli edifici scolastici, oltre che quella economica?
“Anche la parte normativa del CCNL diventa estremamente importante per assicurare l’istanza di garanzia del profilo del Dirigente scolastico. Si pensi al Dirigente Bearzi del L’Aquila arrestato per il crollo della scuola causato dal terremoto. La parte normativa deve definire, al fine della garanzia del Dirigente, dispositivi snelli e agibili in luogo di ponderosi apparati documentali che si traducono in continue molestie burocratiche. Deve, ancora, superare il ricorso sistematico alle reggenze dovute ai vuoti di organico ed alle scuole sottodimensionate, bandendosi con urgenza il concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici. Deve soprattutto precisare e circoscrivere le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro ancorata alla qualifica di Datore di lavoro, non potendo il Dirigente surrogare le croniche inadempienze degli enti locali.
Il recente obbligo di valutazione, entro il 31 agosto 2018, della vulnerabilità sismica degli edifici “adibiti ad uso scolastico” ricadenti “nelle zone a rischio sismico classificate” pone una nuova pesante responsabilità sulle spalle già troppo cariche dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza.
Casi drammatici come quello del dirigente del L’Aquila Livio Bearzi ben insegnano cosa sia la “responsabilità di fatto” di cui il dirigente scolastico datore di lavoro è chiamato a rispondere nelle sedi giudiziarie quando tutto non va bene.
Non si può neanche dimenticare che, altra faccia della stessa medaglia, se tutto male fortunatamente non va, il dirigente è esposto al rischio di essere imputato per “interruzione di pubblico servizio” per aver sovrastimato il “pericolo”. Le contraddizioni in senso tecnico e giuridico sono del tutto evidenti, così come è del tutto evidente che sin quando si avrà a disposizione un utile capro espiatorio (il dirigente scolastico) da sacrificare ai media e al pubblico, nulla di efficace a difesa delle future potenziali vittime sarà fatto per tracciare e attivare le vere e uniche responsabilità in materia che sono quelle tecniche e politiche degli enti locali proprietari degli immobili.
Eppure, a valle di tanta urgenza ed evidenza, nei recenti tavoli tecnici voluti in materia di semplificazione al MIUR, solo la DIRIGENTISCUOLA ha presentato una proposta tecnica di emendamento del d.lgs. 81/2008 a giusta difesa non solo della categorie, ma delle migliaia di persone – in maggior parte bambini, ragazzi e giovani – che ogni giorno trascorrono almeno cinque ore negli edifici scolastici. I Dirigenti scolastici, conoscendo i rischi che corrono, si assumono lo stesso la responsabilità di tenere aperta la scuola. Bisognerebbe imitare il Presidente della provincia di Caserta che ha emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole superiori a rischio, informando il Prefetto e la stampa. Dal cilindro della regione Campania sono immediatamente comparsi un milione di euro per mettere a norma i cinque edifici”.
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