Il recente obbligo di valutazione, entro il 31 agosto 2018, della vulnerabilità sismica degli edifici “adibiti ad uso scolastico” ricadenti “nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2” introdotto dal comma 4, dell’art. 20-bis, del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, testo coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 Aprile 2017, apre al prossimo tavolo contrattuale dei Dirigenti scolastici alla richiesta di modifica della parte normativa del contratto per meglio definire la garanzia e le responsabilità del Dirigente in materia di sicurezza delle scuole. Palermomania.it ne parla con il prof. Rosario Ognibene, Presidente del Consiglio nazionale e Segretario regionale del Sindacato Dirigenti scuola, aderente CODIRP.
A capo di quali Soggetti responsabili sono posti gli adempimenti e gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza delle scuole?
“L’adempimento primario e la relativa responsabilità è a carico degli uffici tecnici degli enti locali proprietari degli immobili, cioè a carico dei dirigenti tecnici responsabili dei corrispondenti uffici comunali e provinciali, che sono chiamati ad assolvere precisi obblighi legislativi di propria esclusiva competenza. Tuttavia ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che alla data di oggi è in attesa di revisione, chiama espressamente in gioco anche la responsabilità dei Dirigenti scolastici che hanno l’obbligo di richiedere l’adempimento da parte delle amministrazioni locali proprietarie: comuni o provincie a seconda del grado di istruzione interessato. Esistono, però, altre incombenze per il Dirigente scolastico che vanno ad accrescere gli adempimenti burocratici e le relative responsabilità.
La richiesta del certificato di agibilità dell’immobile che il Dirigente scolastico deve chiedere agli uffici tecnici degli enti locali. Esso presuppone una serie di certificati propedeutici, quali ad esempio il collaudo statico e le certificazioni sugli impianti. Considerato che in particolare le normative che impongono gli obblighi delle certificazioni si sono succedute nel tempo, per una corretta lettura del dato lo stesso va confrontato con l’anno di costruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico per verificare la presenza o meno, al momento dell’edificazione, delle singole certificazioni. La normativa che impone a livello nazionale l’obbligo del certificato di collaudo statico degli edifici risale al 1971, motivo per cui è stata evidenziata la percentuale provinciale degli edifici costruiti prima del 1970, non tenuti all’obbligo del certificato di collaudo statico”.
In Sicilia la situazione è la seguente:
Dalle cronache degli ultimi anni si evidenzia, invece, che la responsabilità del Dirigente scolastico va oltre i il proprio dovere.
“Il caso del dirigente del L’Aquila, Livio Bearzi, arrestato per il crollo della scuola a seguito terremoto ben testimonia cosa sia la responsabilità di fatto di cui il dirigente scolastico – datore di lavoro - è chiamato a rispondere nelle sedi giudiziarie. Nei fatti non basta scrivere, a fronte delle frequenti e gravi omissioni ed inerzie delle amministrazioni responsabili. Omissioni che dovrebbero essere rilevate d’ufficio dalle autorità preposte alla vigilanza ai sensi dall’art. 13 del d.lgs. 81/2008, quali contro-interessate nel dialogo scuola-ente.
Non solo, ma anche un eventuale provvedimento di sicurezza di chiusura dell’edificio scolastico in casi di gravità che il Dirigente potrebbe adottare, pur non avendo competenze tecniche in materia, espone alla certezza di condanna penale per interruzione di pubblico servizio per aver sovrastimato il pericolo.
Le contraddizioni in senso tecnico e giuridico sono evidenti ma la valutazione della vulnerabilità sismica voluta dal MIUR pone l’accento soprattutto sulle responsabilità dei dirigenti scolastici. Si pensi che in molte regioni ad elevato rischio sismico (categorie 1 e 2 ) gli edifici adibiti ad uso scolastico non sono neppure certificati e spesso è impossibile certificarli da parte degli Enti locali, ma pur essendo previsto dal recente accordo unificato l’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, che porterebbe a censire l’intero patrimonio edilizio con adempimenti a carico degli enti locali, tutto è fermo, così come resta ferma la figura di “capro espiatorio” del Dirigente scolastico.
Da questo punto di vista il bollino pericolosamente nero in Italia lo detiene la Regione Calabria, zona classificata con rischio sismico 1 (il massimo) dove si evidenziano otto scuole su dieci della provincia di Cosenza e 9 su 10 della provincia di Vibo Valentia che non sono non censite, ossia sono sprovviste di qualsiasi indicazione in merito all’agibilità delle strutture e all’adeguatezza degli impianti.
Situazione gravissima ancor più se si pensa che all’evidenza dei dati noti al MIUR non segue nessuna azione dello Stato, delle Provincie e dei Comuni”.
Il Sindacato di cui è Presidente del Consiglio Nazionale, cosa propone?
“DIRIGENTISCUOLA ha sottoposto all’attenzione del MIUR, in continuità dei disegni di legge di revisione del d.lgs n. 81/2008, attualmente all’esame della VII Commissione della Camera, una proposta concreta, a difesa delle scuole in materia di sicurezza. Il MIUR ha aggiornato la questione a data da destinarsi, date che successivamente comunicate non sono state confermate per indisponibilità di qualche sigla sindacale. Di sicuro, se il MIUR non si presenterà al tavolo con soluzioni concrete, DIRIGENTISCUOLA valuterà l’opportunità di abbandonare il tavolo e preannunciare un autunno molto caldo. Bisogna dire basta in modo deciso e determinato anche ricorrendo alla disobbedienza civile!”.
Cosa contiene in sintesi tale proposta?
“Si chiede, a nove anni di distanza dalla prima emanazione del d.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza”, l’urgenza di una sua rivisitazione critica e modifica, rispetto alle responsabilità attribuite dal legislatore al Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
La revisione non è richiesta semplicemente a difesa, pur dovuta, della categoria dei dirigenti scolastici, ma in vista della corretta ed efficace gestione della complessa materia di sicurezza nelle scuole e dunque nel prioritario interesse dell’utenza, personale scolastico ed esterno, alunni, genitori. Le responsabilità troppo spesso attribuite univocamente al Dirigente scolastico che non ha potere, né decisionale né di spesa, nella gestione delle problematiche connesse alle certificazioni e alla manutenzione degli edifici scolastici, diversamente dall’ente proprietario che invece è responsabile unico in materia, hanno cristallizzato una prassi che di fatto ostacola la garanzia della sicurezza a scuola. Da una parte infatti viene molto responsabilizzato l’anello ultimo e più debole della catena, il Dirigente scolastico, dotato di un potere di incidere sulla materia talmente fievole da potersi dire quasi inesistente e, paradossalmente, dall’altra vengono poco responsabilizzate le figure dotate di effettivo potere decisionale e di possibilità di intervento: i rappresentanti dell’ente locale proprietario, Comune o Provincia, tra i quali i dirigenti tecnici.
I Dirigenti scolastici chiedono spesso la trasmissione delle certificazioni, ma senza esito, agli enti locali proprietari: agibilità degli immobili con correlata destinazione d’uso, certificazione igienico-sanitaria, di conformità impiantistica, di prevenzione incendi e via discorrendo. Certificazioni dovute per legge che mai ottengono! Dopo oltre nove anni all’emanazione del decreto legislativo 81/2008 le prescrizioni dell’art. 3 sono ancora disattese, come gli adempimenti a carico di molti enti locali proprietari, situazione che rende la garanzia costituzionale della sicurezza a scuola un obiettivo difficilmente raggiungibile e impone una risoluzione in via d’urgenza della grave problematica.
Le proposte di modifica del d.lgs. 81/2008 che Dirigenti-scuola chiede sono motivate dall’esigenza di attivare responsabilità e procedimenti tecnico-amministrativi in misura funzionale alla garanzia della sicurezza delle scuole.
Esse attengono a:
- l’art. 13 “Vigilanza”, già oggetto della proposta di legge n. 3963 del 5 luglio 2016;
- l’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, già oggetto della proposta di legge n. 3963 del 5 luglio 2016;
- l’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente”, già oggetto di revisione della proposta contenuta nel disegno di Legge C. 3830 del 13 maggio 2016”.
Le proposte di modifica che Dirigenti-scuola evidenzia, cosa migliorerebbe secondo lei?
“1. eliminare sovrapposizioni di responsabilità al fine di rendere univocamente determinabile, in modo funzionale alle rispettive competenze istituzionali, l’identificazione del soggetto responsabile del procedimento tecnico e amministrativo, pertanto:
a) attribuire ai rappresentati dell’ente locale proprietario degli immobili scolastici le responsabilità correlate alle certificazioni dovute per legge, alla stesura del DVR, “Documento di Valutazione dei Rischi”, correlato allo stato delle strutture e degli impianti, nonché del DUVRI, “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza” in caso di esecuzione di lavori di competenza dell’ente locale che comportino rischio inferenziale con le attività scolastiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti e dei presìdi di sicurezza;
b) attribuire al Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, solo le responsabilità correlate allo svolgimento delle attività scolastiche;
2. rendere trasparente e direttamente disponibile al Dirigente scolastico, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario ed all’utenza (genitori, alunni) la consultazione delle certificazioni e dei dati richiesti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica, attivando direttamente, in caso di omissioni, gli enti responsabili della vigilanza ai sensi dell’art. 13;
3. rendere obbligatoria la valutazione della vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici con le stesse procedure introdotte dal D.M. n. 58 del 28 Febbraio 2017, come modificato dal D.M. n. 75 del 7 marzo 2017”.
Il Dirigente scolastico quali responsabilità dovrebbe avere?
“Al Dirigente scolastico spetta la sola vigilanza, in relazione ai rischi correlati allo svolgimento delle attività scolastiche; ogni responsabilità inerente alle certificazioni così come la vigilanza periodica sulle strutture, gli impianti, le attrezzature e i presìdi di sicurezza e la loro manutenzione straordinaria e ordinaria, dovrà essere di competenza esclusiva dell’ente locale proprietario dell’immobile. I dirigenti e i funzionari preposti agli uffici interessati, compresi i Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, dovranno essere esentati da qualsiasi responsabilità di onere civile, amministrativo e penale, qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali e di manutenzione, necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree a agli spazi assegnati, e non include locali, anche tecnici, sottotetti e spazi che rimangono di competenza, accesso e uso esclusivo dell’amministrazione competente o del soggetto giuridico proprietario, che ha l’obbligo di assicurarne ogni requisito di sicurezza previsto dalla normativa vigente”.
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