Restano solo poche ore per inviare la dichiarazione sostitutiva che serve per ottenere l’esenzione totale del Canone Rai. Da quest’anno l'imposta, pari a 100 euro, verrà addebitata nella bolletta dell'energia elettrica. Si pagherà una maxi rata a luglio (70 euro) mentre altri 30 euro finiranno nei bollettini seguenti (10 euro per ogni bimestre successivo a quello di luglio). Dal prossimo anno, invece, il pagamento avverrà da gennaio a ottobre, con rate da 10 euro l’una.
Il canone Rai si paga per la detenzione di un apparecchio tv, ma questa "detenzione" è presunta nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residenziale. Questo pagamento “coprirà” anche gli altri componenti che risiedono all’anagrafe nello stesso luogo dell’intestatario della bolletta. È il caso standard della famiglia con figli che sono iscritti nello stesso nucleo familiare dei genitori.
Mentre chi ha l’intestazione della bolletta elettrica ma non possiete il televisore dovrà presentare la “dichiarazione di non detenzione”, compilando il Quadro A del Modulo pubblicato sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. Lo stesso vale per chi in passato aveva dato disdetta del canone per suggellamento.
Chi in passato aveva ottenuto il suggellamento e ora ha la tv, secondo quanto scrive il sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà presentare una “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
Una nuova disposizione che ha creato diversi dubbi alla popolazione. Il più frequente riguarda il caso di moglie e marito che in passato si dividevano Canone Rai e bolletta elettrica (il marito pagava la luce mentre la moglie pagava la Rai). In questo caso se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Sarà addebitato solo sulla bolletta intestata al marito e lo sportello Sat procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito, né serve la voltura.
Se invece i coniugi hanno due abitazioni e siano residenti entrambi nell’abitazione A (dove la luce è intestata al marito) mentre nella casa B la moglie si è intestata un’utenza elettrica di tipo residenziale, quest’ultima può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del Canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Infine, gli over 75 hanno diritto all’esenzione solo se hanno un reddito annuo inferiore a 6.713 euro. La richiesta di esonero in questo caso va presentata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate su un modello ad hoc. Se sfortunatamente non si riesce a inviare il modulo entro il 16 maggio toccherà pagare, ma è possibile chiedere l’esonero per un semestre e, quindi, per la seconda parte del 2016, presentando la dichiarazione entro il 30 giugno.
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