Capita spesso che la banca opponga un netto rifiuto o un ritardo ingiustificato di fronte alla richiesta del titolare di un conto corrente di estinguere il rapporto e recedere dal contratto. Ma tutto ciò è un atteggiamento ingiustificato e illegittimo, dal momento che il diritto di recedere dal contratto è espressamente riconosciuto e regolato dall’art. 1855 c.c. e dall’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario.
Ciò accade spesso in presenza di un saldo negativo e quindi di un debito o presunto tale a carico del correntista. Tale condotta, dettata quindi dall’illegittimo tentativo di condizionare la chiusura del rapporto di conto corrente all’estinzione del debito, finisce tuttavia per incrementare il saldo debitore del cliente, considerati gli addebiti di spese e commissioni per mantenere il conto corrente. Tutto questo si pone dunque in violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale che dovrebbero regolare la condotta della banca durante ogni fase del proprio rapporto col cliente.
Spesso le pronunce dei Collegi degli Arbitri Bancari Finanziari hanno richiamato l’attenzione su questa prassi bancaria illegittima, condannando la resistenza opposta dagli Istituti di credito, e specificamente ribadendo che “la cessazione del rapporto di conto corrente, che si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista, è del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla sussistenza, o meno, di una esposizione del correntista medesimo nei confronti della banca. In presenza di un’esposizione debitoria del correntista, l’estinzione del conto, infatti, determinerebbe il cristallizzarsi di un credito, liquido ed esigibile della banca nei confronti del ricorrente, pari all’esposizione debitoria medesima”.
È sufficiente rispettare il requisito della forma scritta (raccomandata a/r, posta elettronica certificata, fax) per poter legittimamente esercitare il diritto di recesso, a cui peraltro la Banca dovrà dar riscontro entro 15 giorni lavorativi.
Se la banca non risponde, il correntista potrà, con l’assistenza di un legale, far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi, ottenendo peraltro anche la restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese e commissioni addebitate dopo il recesso.
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