Dal primo luglio la nuova Equitalia potrà attingere dai conti bancari per le somme dovute dai contribuenti su tasse, multe non pagate, tributi vari assegnati dagli enti locali, contributi Inps. Senza passare da un giudice.
Ma Equitalia ha precisato che non c’è alcuna novità: “Non è vero che a partire dal primo luglio prossimo l’Agenzia delle entrate Riscossione potrà pignorare i conti correnti dei contribuenti debitori senza l’obbligo di richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Le norme che regolano la procedura di pignoramento diretto sono in vigore dal 2005”.
Insomma, poco cambierebbe in termini formali. Il nuovo ente ha infatti informato che “l’azione di pignoramento presso terzi è disciplinata da una norma del 2005 (dl 203/2005 che ha introdotto l’art. 72 bis del Dpr 602/1973) la quale prevede l’azione diretta da parte di Equitalia sui crediti del debitore detenuti da terzi (ivi comprese le eventuali somme sul conto corrente). La norma, inoltre, prevede l’intervento dell’Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione”. In via eventuale significa però che, di base, il giudice non occorre. Ma non occorre da 12 anni.
Il punto è che essendo ora Equitalia e Agenzia delle Entrate la stessa cosa, i database della seconda sono a disposizione diretta del suo braccio esattoriale. Il nuovo ente potrà dunque acquisire con facilità tutte le informazioni necessarie per procedere in via cautelare o esecutiva nei confronti del debitore. Per questo dal primo luglio le operazioni di pignoramento del conto potrebbero essere senz’altro più snelle e veloci.
Si passa da una strategia di riscossione affidata a un soggetto terzo rispetto al Fisco e a struttura privatistica a un ente pubblico parte integrante dell’amministrazione finanziaria dello Stato. E soprattutto con gli stessi poteri d’indagine dell’Agenzia delle Entrate. Tempi veloci, procedure più efficaci, banche dati a disposizione. Come se non bastasse Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato di Equitalia, diventerà direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I poteri dunque si allargano. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione accederà all’anagrafe dei rapporti finanziari (per conoscere nel dettaglio i depositi, i titoli, i contenuti delle cassette di sicurezza), all’anagrafe tributaria (azienda in cui un soggetto è occupato, importo dello stipendio, altri redditi, affitti, provvigioni, fornitori e così via) e al database Inps (per pignorare stipendi, salari, tfr e altre indennità).
A garanzia del contribuente rimangono provvedimenti come il divieto di pignoramento della casa, a condizione che questa sia l’unico immobile di proprietà del debitore e sempre che vi abbia la residenza, non sia accatastato A/8 o A/9 e sia adibito a civile abitazione; le soglie di pignoramento (stipendi fino a non oltre un decimo per debiti fino a 2.500 euro; in misura pari a un settimo per debiti da 2.501 a 5 mila euro; oltre 5mila euro il pignoramento massimo è di un quinto) e alcune altre soglie come quella sul conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione che può essere pignorato solo nella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Rimangono infine il divieto di ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 20mila euro e il divieto di pignoramento della casa per debiti inferiori a 120mila euro (sempre che la somma del valore di tutti gli immobili del contribuente non superi 120mila euro).
Ovviamente le informazioni vanno date per bene: Equitalia non attinge al conto se non paghi una multa dopo una settimana. Al contrario, “procede alle azioni esecutive solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto”. Insomma, se proprio non fai nulla, neanche ricorso, allora può scattare il prelievo con modalità certo più veloci di prima. Basta infatti un ordine rivolto direttamente al titolare della somma (la banca o il datore di lavoro) di versare la cifra pignorata direttamente all’agente della riscossione. Questo, appunto se, entro 60 giorni, il debitore non ha mosso un dito. Il giudice serve solo per il pignoramento delle pensioni.
“L’interazione delle banche dati introdotta dal dl 193/2016 – conclude la nota – va nella direzione di poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più “a fari spenti” relativamente alle azioni esecutive ma soprattutto di limitare al minimo, grazie ad informazioni più puntuali, l’impatto sul debitore e sulle sue attività professionali”.
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