Il superbollo è una imposta sul bollo (incassata dallo stato) applicata solo ai veicoli che superano 225 o più kW di potenza, l’equivalente di circa 306 cavalli. Dal 2012 la soglia di kW che fa rientrare un veicolo nell’obbligo di pagare il superbollo è scesa a 185, cioè circa 252 cavalli. Il superbollo va quindi calcolato in base a quanti kW di potenza ha la vettura in questione. L’importo varia in base ai kW di eccedenza dalla soglia di 185 e si paga 20 euro ogni kW in più
Per calcolarne l’importo occorre connettersi con il sito dell’Agenzia delle Entrate e dalla pagina home accedere alla sezione servizi online; cliccare poi su calcola il superbollo e poi su accedi al servizio.
Apparirà quindi un menù a tendina dove andranno inseriti:
Per esempio, se il "bollo" ha come termine di pagamento maggio 2012 (relativo alla scadenza di aprile 2013), l'annualità del "superbollo" è il 2012. In tal caso campi della formula devono essere compilati nel modo seguente:
Anno di riferimento "Superbollo": 2012
Anno di scadenza del "bollo": 2013
Mese di scadenza "bollo": aprile
la riduzione per vetustà che spetta in base alla data di costruzione del veicolo (che, salvo prova contraria, coincide con quella di immatricolazione). I periodi di riduzione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Per esempio, per un veicolo costruito nel 2006 l'importo dell'addizionale erariale è ridotto:
L’addizionale erariale non è più dovuta dal 1° gennaio 2027
Ci sono dei casi di esenzione dal pagamento del superbollo
Non si paga se l’auto è stata ceduta prima del 1° gennaio 2018 e lo stesso vale per veicoli che vengono dati in dotazione al Presidente della Repubblica o ai corpi armati ed ai veicoli storici di oltre 30 anni regolarmente iscritti ai registri; sono anche esenti le auto elettriche, le auto ibride, le auto a metano e GPL e le auto per disabili e portatori di handicap.
In una sezione del sito dell’ACI si può verificare se il proprio veicolo fa parte delle categorie esentate dal pagamento del bollo auto che va pagato sempre entro gli stessi termini previsti per il bollo e da coloro che alla scadenza del termine utile per la tassa automobilistica, risultano essere proprietari del veicolo al PRA.
Per le vetture in leasing, oppure con contratto di usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, il pagamento del superbollo spetta, rispettivamente, a coloro i quali sono utilizzatori, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.
In caso di mancato pagamento o pagamento parziale, la normativa dispone una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
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