È stata esclusa una società che ha presentato la domanda per un progetto di finanziamento (PO FERS 2014/2020) per rimodernare un immobile casa vacanze in Castellammare del Golfo.
Il progetto è stato escluso in quanto ad avviso dell’Amministrazione “l'attività esercitata non rientrava in uno dei codici ATECO ISTAT 2007”.
Nonostante il Consiglio di Giustizia amministrativo, in sede cautelare, si pronunciava ai fini del riesame da parte della stessa Amministrazione, la stessa ha ritenuto nuovamente non ammissibile l’istanza di parte in quanto a suo parere. esercitava, al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni “l’attività primaria” individuata con il Codice ATECO, non rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione della parte, reiterando le proprie conclusioni in ordine alla individuazione dell’attività prevalente. La Società assistita dagli Avv.ti Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina dello studio PMMS Legal ha presentato ricorso per motivi aggiunti dinanzi al Tar che con la sentenza n.1860 del 18 settembre 2020 definitivamente pronunciandosi sulla questione ha stabilito che l’Amministrazione ha errato ad emettere il (nuovo) provvedimento di esclusione, ha ammesso la società al progetto di finanziamento e ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società.
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