Gent.mo Sig. xxxxxx,
per quanto Lei riferisce il procedimento a carico di Suo fratello è divenuto definivo; pertanto le norme che che si attagliano al caso "de quo" sono il combinato disposto di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 656 c.p.p e la Legge 354/75 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Più precisamente il comma 5 dell'art. 656 c.p.p recita:
"Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione . L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio , con l'avviso che, entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato."
Il comma 10 statuisce:
"Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 . Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza."
Orbene, come avrà inteso dalla lettura del dettato legislativo su indicato, Suo fratello passerà automaticamente dal regime degli arresti domiciliari (fase cautelare) a quello della detenzione domiciliare (fase esecutiva) fatta salva la possibilità di richiedere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
In via definitiva la decisione sarà adottata dal Tribunale di Sorveglianza.
Per quanto riguarda i tempi tecnici dipende dal carico di lavoro degli Uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Sorveglianza, ad ogni modo ritengo che non siano brevissimi.
Con l'auspicio di esserLe stato d'aiuto.
Avv. Filippo De Luca
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