Sole, mare, spiaggia e… venditori ambulanti. Ogni estate, quando ci rechiamo al mare non possiamo fare a meno di incrociare il nostro cammino con venditori che si dedicano al commercio di bene di ogni genere: dal telo mare ai giochi da spiaggia, passando per bigiotteria e vestiario estivo.
Se siete tra quelli che non disdegnano un po’ di shopping sulla spiaggia fate attenzione: si rischiano multe da 100 euro fino a 7.000 mila euro. È quanto prevedere la legge 23 luglio 2009, n. 99, che recita che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
Si tratta, sostanzialmente, dell'acquisto di prodotti contraffatti: dvd e cd musicali, film, software, orologi contraffatti e prodotti come borse e occhiali che richiamano più o meno esplicitamente marchi noti, gli esempi potrebbero essere innumerevoli.
In determinati casi il rischio di incorrere in una sanzione penale, tuttavia, non è così impraticabile: i beni, infatti, devono essere per mero utilizzo personale, altrimenti scatta la sanzione per ricettazione se la merce acquistata in spiaggia è rubata e l'acquirente è consapevole di ciò.
Indubbiamente, per escludere o confermare la buona fede di chi abbia acquistato, giocoforza assumono le modalità di vendita e le caratteristiche del bene.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito: con la recente sentenza n. 12870/2016 Ermellini hanno accolto il ricorso di un uomo, colto in possesso di un borsone pieno di capi di abbigliamento contraffatti di noti brand, assolto per ricettazione ma condannato alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 17 della l. n. 99/2009. A seguito del nuovo contesto normativo, interpretato anche dalle Sezioni Unite, l'acquirente finale, inteso come "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale", rimane perciò fuori dall'area di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell'illecito amministrativo previsto.
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